Con la presente si porta a conoscenza di tutti gli interessati che il Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122 ha esteso l’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde COVID 19 – inizialmente previsto per il solo personale scolastico – a chiunque a qualunque titolo acceda alle strutture scolastiche. Si riporta l’art. 1 commi 2-5 del suddetto D.L. 

  1. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

  2. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

  3. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui al comma 2 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 2. Nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

  4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Si precisa che la disposizione è già attiva a partire da oggi 13 settembre. Il termine di partenza del 10 ottobre – data riportata erroneamente da alcune testate giornalistiche online – è riferito infatti esclusivamente all’obbligo relativo all’accesso alle strutture socio-sanitarie.

Ricordiamo che possono ottenere la certificazione verde COVID-19 tutti coloro che sono stati vaccinati o hanno ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico nelle ultime 48 ore o sono guariti dal COVID negli ultimi 6 mesi. Per ogni informazione consultare il sito https://www.dgc.gov.it/web/.

È invece dispensato dall’obbligo di possesso ed esibizione della certificazione verde chi – sulla base di idonea certificazione medica che deve essere esibita al personale addetto al controllo – è stato esentato dalla campagna vaccinale.

La certificazione verde non verrà richiesta per l’accesso diretto (senza transito all’interno dei locali scolastici) agli spazi aperti (cortile, giardino ecc…).

Si garantisce il nostro impegno al fine di assicurare a tutti la partecipazione alla vita della scuola, in particolare alle assemblee degli organi collegiali e alle attività elettorali degli stessi, sfruttando tutte le possibilità a nostra disposizione (spazi all’aperto, utilizzo di modalità a distanza).

Grazie della collaborazione.

Cordiali saluti.

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